Le istruzioni INPS per gli indennizzi alle imprese agricole
Una circolare INPS illustra il funzionamento degli interventi agevolativi, anche in forma di esoneri contributivi, in favore delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi climatici avversi, epizoozie e malattie degli animali alla luce delle norme UE sugli aiuti di Stato in vigore per il periodo 2023-2029.
Agricoltura: via libera UE agli aiuti per le imprese agricole colpite dall'alluvione
Alla circolare, annuncia l'INPS, faranno seguito i moduli per la richiesta delle agevolazioni a ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole.
La circolare INPS sugli indennizzi per le imprese agricole
La circolare INPS n. 103 del 16 giugno 2025 illustra il funzionamento degli interventi pubblici destinati a compensare i danni subiti dalle imprese agricole a seguito del verificarsi di calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, della diffusione di epizoozie (malattie degli animali) e di organismi nocivi per i vegetali. Interventi che sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva a Bruxelles, se coerenti con le condizioni previste dal regolamento ABER (Agriculture Block Exemption Regulation), cioé il Regolamento UE 2022/2472 che ha sostituito il regolamento UE n. 702/2014 e che si applica fino al 31 dicembre 2029.
In Italia lo strumento di riferimento, disciplinato dall’articolo 1 del Dlgs n. 102/2004, è il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), che prevede quattro tipologie di intervento:
- gli interventi ex ante di tipo assicurativo;
- gli interventi compensativi ex post nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA);
- gli interventi compensativi ex post consistenti in contributi in conto capitale concessi a titolo di indennizzo in caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte;
- gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
Per quanto riguarda gli indennizzi ex post per danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel PGRA questi possono darsi in forma di contributi in conto capitale, di prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, di proroga delle operazioni di credito agrario e peschereccio e di agevolazioni previdenziali.
Quest'ultima opzione è descritta in dettaglio dalla circolare INPS con riferimento a quanto previsto dall’articolo 8 del Dlgs n. 102/2004, in base al quale le imprese agricole possono richiedere “l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento” avverso (risultante dal decreto ministeriale di declaratoria).
Le percentuali di esonero contributivo in favore delle aziende del settore agricolo colpite da calamità naturali o eventi eccezionali (con percentuale di danno elevata al 30% dall’articolo 1 del Dlgs n. 82 del 18 aprile 2008) sono state fissate dal decreto interministeriale del 21 luglio 2005 nela misura del:
- 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 30%;
- 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore 70%.
Chi può accedere agli indennizzi in agricoltura
La circolare INPS chiarisce anche l'ambito soggettivo deliminato dalla normativa UE, che è neutra rispetto alla forma giuridica assunta dalle imprese, ma disciplina l’aspetto dimensionale e lo svolgimento dell’attività di produzione agricola.
Nello specifico, il regolamento UE 2022/2472 stabilisce che possono beneficiare degli interventi compensativi solo le micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, escludendo le grandi imprese, e richiede la qualificazione dell’impresa richiedente quale “agricoltore in attività” ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.
L’accesso all'esonero è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Come accedere agli aiuti
La procedura per l'attivazione degli aiuti è condizionata al riconoscimento formale dell’evento dannoso con decreto di declaratoria del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Ora che è stata pubblicata la circolare, progressivamente saranno resi disponibili nel Cassetto previdenziale del contribuente anche i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria che dispone il riconoscimento degli esoneri), che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro agricolo e dai lavoratori autonomi agricoli.
Il nuovo canale di trasmissione delle domande di esonero, tuttavia, sarà utilizzabile esclusivamente con riferimento agli eventi avversi riconosciuti dal Ministero in relazione ai nuovi regimi di aiuto basati sul regolamento (UE) 2022/2472.
Consulta la circolare INPS n. 103 del 16 giugno 2025
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