Agenzia delle Entrate: nuovo chiarimento su tax credit ZES Unica e Transizione 5.0

Credito imposta - Photo credit: Foto di karolina grabowska da pexelsRispondendo ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul momento in cui si individua il requisito dimensionale dell'impresa ai fini dell'accesso al credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno e al credito d'imposta Transizione 5.0, affrontando anche l'applicazione del divieto di doppio finanziamento.

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Il chiarimento è contenuto nella Risposta n. 168 del 23 giugno 2025, che replica ad un'istanza su due incentivi: il credito di imposta ZES Unica e il tax credit Transizione 5.0.

L'istante in questione intende realizzare investimenti in due stabilimenti, prevedendo di passare nel frattempo da media a grande impresa. I suoi quesiti riguardano la determinazione della dimensione aziendale ai fini dell'applicazione degli incentivi e la corretta gestione del divieto di doppio finanziamento, dato che i due crediti hanno origini di finanziamento diverse (PNRR e non PNRR).

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla ZES Unica, ma declina la competenza sugli altri aspetti, rimandando a direttive di altri enti.

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I chiarimenti delle Entrate su tax credit ZES Unica e credito d'imposta Transizione 5.0

L'impresa interrogante ha trasmesso al GSE la comunicazione ex ante per la prenotazione del credito Transizione 5.0 relativamente ad un progetto in uno dei suoi stabilimenti, qualificandosi come media impresa, e ha poi presentato una seconda comunicazione preventiva per il potenziamento di un altro stabilimento, in relazione al quale vorrebbe presentare anche domanda per il credito di imposta ZES Unica, in quanto tale incentivo risulta cumulabile con il credito Transizione 5.0.

La situazione è complessa perché la qualificazione dimensionale dell'impresa è in procinto di cambiare: l'istante "probabilmente" supererà per il secondo anno consecutivo i parametri dimensionali che la qualificherebbero come grande impresa, cambiamento che avrà efficacia dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea dei soci (che verrà approvato avvalendosi del termine lungo di 180 giorni). L'impresa si troverà così ad inviare le comunicazioni iniziali (ex ante per Transizione 5.0 e originale per ZES Unica) quando è ancora una media impresa, ma le successive (comunicazione ex post per Transizione 5.0 e comunicazione integrativa per ZES Unica) dopo l'approvazione del bilancio, risultando quindi una grande impresa.

Da qui i due quesiti posti al Fisco.

Il primo è relativo alla cristallizzazione della dimensione d'impresa (media o grande impresa) e in particolare se ciò avvenga al momento della presentazione delle comunicazioni iniziali (ex ante/originali) o al momento delle comunicazioni successive. Problema rilevante sia perché solo le PMI possono ammettere al credito Transizione 5.0 anche le spese sostenute per la certificazione energetica, fino a un massimo di 10mila euro, e sia perché per il credito d'imposta ZES Unica l'istante si chiede se, non potendo variare la dimensione d'impresa nel software di compilazione 2024 al momento della comunicazione integrativa, debba richiedere una minore percentuale di credito come grande impresa o possa mantenere il credito inizialmente richiesto come media impresa.

Nel parere le Entrate chiariscono che, ai fini del credito di imposta ZES Unica per il 2025, l'istante deve verificare la propria dimensione (a seguito dell'approvazione del bilancio relativo al 2024), rilevante per determinare la corretta misura dell'aiuto, al momento dell'invio della relativa comunicazione integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella prima comunicazione. Quindi, se l’impresa è classificata come grande imprese al momento della comunicazione integrativa, è tenuta ad adeguare la percentuale del credito richiesto.

Quanto al momento in cui rilevare il dimensionamento dell'impresa beneficiaria in relazione al credito Transizione 5.0, invece, la materia non è di competenza delle Entrate, che rinvia al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al GSE.

Con il secondo quesito l'istante chiede invece come applicare il divieto di doppio finanziamento nel caso di cumulo tra il credito Transizione 5.0 e il credito d'imposta ZES Unica, dato che, al momento della richiesta, l'impresa non è in grado di determinare a priori quale quota dell'investimento sarà finanziata dal tax credit ZES Unica, e il software di compilazione inserisce automaticamente gli importi spettanti in base alle percentuali di efficientamento energetico dichiarate. Secondo l'istante il divieto di doppio finanziamento dovrebbe applicarsi esclusivamente quando entrambi i finanziamenti derivano da risorse PNRR e poiché Transizione 5.0 è finanziato con risorse PNRR, mentre il credito d'imposta ZES Unica non lo è, l'impresa ritiene di dover verificare solo che il cumulo delle agevolazioni non superi il 100% della spesa ammissibile, tenendo conto anche della non imponibilità fiscale di Transizione 5.0.

Anche in questo caso, l'Agenzia non ritiene che l'interpretazione di norme non fiscali rientri nella sua competenza, però rimanda alla circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ammette il cumulo solo nei limiti del costo totale ammissibile, senza eccezioni in virtù del fatto che eventualmente una delle misure non è a valere del PNRR.

Leggi la Risposta n. 168 del 23 giugno 2025

Per approfondire: Corte dei Conti: credito d'imposta ZES a quota 2 miliardi